RISCHIO FULMINAZIONE: abrogate le norme relative all'art. 38 del D.P.R. 547/55 relativo alle SCARICHE ELETTRICHE.
RISCHIO FULMINAZIONE: con l'applicazione del D. Lgs. 81/08 vengono abrogate le norme relative all'art. 38 del D.P.R. 547/55 relativo alle SCARICHE ELETTRICHE.
" Devono essere protetti contro le scariche atmosferiche con mezzi idonei :
a) gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle lavorazioni, di cui all'art. 36 ;
b) i camini industriali, che in relazione alla ubicazione e all'altezza, possano costituire pericolo."
L'art. 36 del D.P.R. 547/55 stabiliva che:
Le aziende e le lavorazioni :
a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti;
b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori; sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco competente per territorio. Tali aziende e lavorazioni erano state successivamente determinate con le tabelle A ( art. 36 lett. a )e B ( art. 36 lett. b ) annesse al DPR 689/59.
Nel D.Lgs 81/08 restava l'art. 39 del D.P.R. 547/55 – All IV -1.1.8
" Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali , i recipienti e gli apparecchi metallici , di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi e mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche."
Tale articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 106/09.
Gli articoli in vigore sono l'art. 29 e l'art. 24 del D.Lgs. 81/08.
L'art. 29 del D.Lgs. 81/08 ( Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi ) fa carico al Datore di Lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compreso ovviamente il rischio dovuto al fulmine e tale obbligo prescinde dalle dimensioni e dalla natura , metallica o non metallica, della struttura. In merito alla protezione dai fulmini l'Art. 84 D.L.gs. 81/08 (corretto dal D.Lgs. 106/09) – Impianti di protezione contro i fulmini recita :
" Il Datore di lavoro provvede affinchè gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche."
Norme Tecniche oggi vuol dire :
CEI EN 62305-1 ( CEI 81-10/1) - parte 1 : principi generali
CEI EN 62305-2 ( CEI 81-10/2 ) - parte 2 : valutazione del rischio
CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) - parte 3 : danni materiali alla struttura e pericolo per le persone
CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) : parte 4 : impianti elettrici ed elettronici all'interno delle strutture
CEI 81-10; V1 – Norma Italiana – Anno 2008 introduce alcune modifiche alla norma CEI EN 62305 ( CEI 81-10 )
Questo determina, a carico dei Datori di Lavoro, l'obbligo di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi – DVR - valutando nuovamente il rischio di fulminazione come dettato dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs 81/08, l'obbligo è in vigore dal 1 marzo 2013.
L'eventuale violazione comporta a carico del Datore di Lavoro una sanzione con ammenda da € 2.000 a €. 4.000,00 ai sensi dell'art. 55 comma 3 D.lgs 81/08.
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37
L'estendibilità della verifica del rischio fulminazione è estesa non solo agli ambienti lavorativi ma anche ai fabbricati aventi volume > di 200 mc dall'art. 5 comma 2 lettera d) del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 – "Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici ".